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mercoledì 27 marzo 2019

TICKET: ESENZIONI PER MALATTIE CRONICHE

Oggi proseguiamo l’approfondimento sui Ticket sanitari e le relative possibilità di esenzione.

In particolare, andremo a fare il punto della situazione sulle malattie croniche.

Dal Sito internet istituzionale del Ministero della Salute, apprendiamo innanzitutto che per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le malattie croniche sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”. 

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) stabilisce innanzitutto che, in alcuni casi, c’è la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Queste prestazioni devono essere finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti così come previsto dal Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche.

Il Decreto legislativo 124/98 individua le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione in base alla: gravità clinica e al grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.

Esiste un elenco delle malattie croniche esenti dal pagamento del Ticket sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017.

Per molte malattie croniche vengono individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione incluse nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. 

Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.

Peraltro alcune patologie potranno essere individuate di volta in volta dal medico prescrittore sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche.

Cosa molto importante è che non sono erogabili in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi, né l’assistenza farmaceutica e protesica, anche se la maggior parte delle Regioni nella determinazione dei ticket regionali sui farmaci, ha già previsto una partecipazione ridotta per i soggetti esenti per patologia.

Decreto 12 gennaio 2017

Il Decreto 12 gennaio 2017 conta complessivamente 64 codici di esenzione, corrispondenti a patologie e condizioni.


Sono state introdotte 6 nuove patologie esenti:

1. Bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”);

2. Osteomielite cronica;

3. PATOLOGIE renali croniche;

4. Rene policistico autosomico dominante;

5. Endometriosi (stadi clinici III e IV);

6. Sindrome da talidomide.


Vengono inoltre spostate tra le malattie croniche alcune patologie già esenti come malattie rare:


1. Malattia celiaca;

2. Sindrome di Down;

3. Sindrome di Klinefelter;

4. Connettiviti indifferenziate.


Di contro, due patologie già esenti come malattie croniche vengono spostate tra le rare, ovvero:


1. Sclerosi sistemica progressiva;

2. Miastenia grave.



Per quanto riguarda la condizione dei Soggetti sottoposti a trapianto (codice esenzione 052), ora vengono compresi anche i trapiantati di intestino, prima esclusi.

Pertanto saranno interessati i trapianti di:

1. Rene;

2. Cuore;

3. Polmone;

4. Fegato; 

5. Pancreas;

6. Midollo;

7. Intestino.



Per ciò che concerne i “Soggetti donatori di organo” (codice esenzione 058), potranno usufruire in regime di esenzione di tutte le prestazioni sanitarie appropriate per valutare la funzionalità dell'organo residuo.


Per l'ipertensione arteriosa sono previsti due codici:


1. 0A31 IPERTENSIONE ARTERIOSA (SENZA DANNO D'ORGANO);

2. 0031 IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D'ORGANO.



Veniamo adesso a capire come ottenere l’esenzione.


L’esenzione si richiede all'Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza e bisogna presentare una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica.



Sono inoltre validi:

1. Copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;

2. Copia del verbale di invalidità;

3. Copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;

4. Certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;

5. Certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.


Viene quindi rilasciato un attestato (detto di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.


Ma quanto dura l’esenzione?



Precedentemente, il Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati, tranne che per la condizione di cui al codice 040, ossia neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale (limitato ai primi tre anni di vita).


C’è da dire però che per alcune malattie e condizioni, le Regioni e le Province autonome hanno autonomamente previsto attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici o organizzativi.



Nel 2012, con il Decreto 23 novembre 2012, sono stati fissati i nuovi periodi di validità dell’attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti.



Conseguentemente gli attestati di esenzione, rilasciati o rinnovati dalle ASL, non potranno avere una validità inferiore a quella fissata nell’allegato 1 al Decreto.


L’elenco di tutti i codici di esenzione per le patologie croniche è scaricabile cliccando QUI.


Ad ogni buon conto, per ottenere informazioni utili sul nuovo sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da presentare alla propria Azienda sanitaria locale, è sempre opportuno che l’assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta per ottenere le giuste informazioni ed essere indirizzato nel migliore dei modi.



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