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venerdì 22 marzo 2019

SALUTE: TICKET ED ESENZIONI

La salute è un bene prezioso, forse il più prezioso che possiamo avere.
Il nostro Stato, pur con tutte le sue carenze e difficoltà, cerca di dare assistenza a tutti i suoi cittadini ma, così come è noto, almeno per il momento, gli assistiti contribuiscono o “partecipano” al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono attraverso il pagamento di una quota chiamata ticket e che è stata introdotta in Italia fin dal 1982.
Esistono prestazioni sanitarie dove questo ticket è previsto e altre dove invece non è richiesto.
Dal Sito Internet governativo del Ministero della Salute, apprendiamo che è previsto il pagamento del ticket per:

1. Le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;

2. Le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;

3. le cure termali.

Di contro, sempre da informazioni ufficiali del Ministero della Salute, non è previsto il pagamento del ticket in questi casi:

1. Gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva promossi o autorizzati con atti formali della Regione (ad esempio, la mammografia per la diagnosi precoce del tumore della mammella, il PAP test per il tumore della cervice uterina, la ricerca del sangue occulto nelle feci per il tumore del colon-retto);

2. Gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica necessarie per la tutela della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazione epidemiche (ad esempio, gli esami su coloro che entrano o sono entrati in contatto con persone affette da malattie infettive e contagiose);

3. Le prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;

4. I trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero, ordinario o diurno, inclusi i ricoveri in reparti o strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e gli esami strettamente e direttamente collegati al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla medesima struttura (la visita dell’anestesista, la RX del torace, l’elettrocardiogramma, la rimozione dei punti, ecc.), ai sensi dell’art. 1, comma 18, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Gli alimenti destinati a categorie particolari (es. alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia) e dispositivi medici per persone affette da diabete (aghi, strisce reattive, penne pungidito, misuratori della glicemia, ecc.);

6. Le protesi, le ortesi e gli ausili tecnologici destinati alle persone con disabilità.

Inoltre il ticket non è previsto nemmeno sulle prestazioni erogate in situazioni di particolare interesse sociale, quali:

1. La tutela della maternità, limitatamente alle prestazioni definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (allegato 10);

2. La prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV, limitatamente all’accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;

3. La promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse all’attività di donazione;

4. La tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;

5. I vaccini per le vaccinazioni incluse nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale per le persone identificate come destinatarie.  

6. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

7. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio), il ticket per l’assistito è pari alla tariffa della prestazione, fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta (fatti salvi gli assistiti che godono di esenzione).

È importante sapere che al ticket va aggiunta una quota fissa di 10 euro sulla ricetta anche se alcune Regioni hanno adottato misure alternative o hanno variato l’importo della quota fissa in aumento o in diminuzione.
Inoltre è importante sapere che con una ricetta possono essere prescritte fino ad otto prestazioni della stessa branca specialistica, fatta eccezione per le prestazioni di fisioterapia.
Per quanto riguarda le prestazioni di pronto soccorso, la legge prevede il pagamento di un ticket (variabile da Regione in Regione) per le prestazioni erogate in Pronto soccorso ospedaliero classificate con codice “bianco” ovvero quelle considerate prestazioni non urgenti oppure con paziente in condizioni non critiche (tranne i traumi ed avvelenamenti acuti) non seguite da ricovero.
È fondamentale sapere che sono esclusi dal pagamento i minori di 14 anni e gli assistiti che godono di esenzione (argomento che tratteremo in un altro Post).
Per ciò che concerne i farmaci, a livello nazionale e dall’anno 2000 non è previsto alcun ticket (tranne quelli comunque a pagamento ovvero di classe C).
Però molte Regioni, hanno introdotto sui farmaci di fascia A una quota fissa per ricetta o per confezione.
Sempre molte Regioni hanno individuato alcune categorie o i soggetti esenti.
Maggiori informazioni si possono avere consultando i siti delle Regioni o chiedendo informazioni alla propria Azienda sanitaria locale (Asl).
Poi ci sono i cosiddetti farmaci generici o equivalenti.
Se un cittadino vuole usufruire di un “di marca” invece del “generico” (cioè di un medicinale di uguale composizione, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e indicazioni terapeutiche) allora dovrà pagare la differenza tra il prezzo del medicinale richiesto e il prezzo di rimborso del “generico”. 
Infine per le esenzioni dal ticket (argomento che approfondiremo in un successivo Post), i cittadini hanno diritto all’esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) nei seguenti casi:

1. In particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale;

2. In presenza di determinate patologie (croniche o rare);

3. In caso di  riconoscimento dello stato di invalidità;

4. In altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).


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