giovedì 25 luglio 2019

ADOZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

   
A breve, il Centro di Consulenza Familiare “Santa Costanza” avrà tra i suoi compiti anche quello di occuparsi delle adozioni nazionali e internazionali.
   Per tale motivo riteniamo utile proporre una breve guida alle adozioni in modo che, se interessati, possiate iniziare a comprendere il percorso da seguire.
   Innanzitutto iniziamo con il dire che la normativa di riferimento per chi vuole adottare, sia in adozione nazionale che internazionale, è la legge 184/1983. 
   Questa legge è stata successivamente integrata e modificata dal DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5).
   Innanzitutto, così come prevede l’ art. 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, deve sussistere una stabilità di rapporto tra gli aspiranti genitori adottivi.
   Infatti, come recita il suddetto articolo: “L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto”.
   Questo requisito consente di fare la richiesta di adozione, sia nazionale che internazionale in quanto nelle prime fasi l’iter coincide.
   Tuttavia alcune procedure iniziali possono variare da regione a regione o da tribunale a tribunale. È pertanto fondamentale assumere tutte le informazioni del caso anche per sapere se sia obbligatorio o semplicemente necessario frequentare i corsi di preparazione organizzati dai servizi sociali prima di presentare la domanda e, inoltre, quali siano le richieste di documentazione ed esami clinici per dimostrare lo stato di salute e se ci siano criteri in merito al reddito della coppia o dell’ampiezza dell’appartamento dove il minore andrà ad abitare.
   Naturalmente le due procedure di adozione differiscono per svariati aspetti ma in una prima fase si possono portare avanti entrambe per poi operare una scelta.
   Ad ogni buon conto, sempre la suddetta normativa, per quanto riguarda l’affidamento preadottivo, stabilisce quanto segue:

1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda é presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.

   Ricordiamo che tra gli elementi essenziali presi in considerazione c’è l’età della coppia, perché tra gli adottanti e il possibile adottato ci deve essere una differenza anagrafica minima di 18 anni e massima di 45.
   Infine, è sensibilmente diversa la situazione per l’adozione internazionale. 
   Questa tipologia di adozione, pur essendo regolata dalla stessa legge 184/1983, fa riferimento anche alla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993. 
  Pertanto, gli aspiranti genitori dovranno ottenere il decreto d’idoneità che, a seguito di una relazione dei servizi socio sanitari e di un colloquio in tribunale, dovrebbe arrivare entro 6 mesi. 
 Quindi, entro un anno, è obbligatorio rivolgersi a un ente autorizzato, scegliendo tra quelli attualmente iscritti al relativo albo e valutandoli in base a metodi, costi e Paesi stranieri in cui ogni ente opera.

Per informazioni rivolgersi al Centro di Consulenza Familiare " S. Costanza" Via di S. Costanza n.7 c.a.p.  00189 Roma Tel. 06 86 21 95 32 - Sito  Internet:  www.ilconsultoriofamiliare.it 
Direttore Responsabile Dott.ssa Angela Sgambati 
E-mail: angelasgambati@alice.it  - Cellulare: 3476132861

domenica 21 luglio 2019

ABBI CURA DI TE

ABBI CURA DI TE
Una storia vera

Con la prefazione di Matilde D’Errico Autrice e regista televisiva, ideatrice di Amore Criminale e Sopravvissute (Rai3) ideatrice del laboratorio di scrittura “Io Scrivo” presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Una lunga lettera a una donna immaginaria, che chiamo Donna. 
Le racconto la mia storia personale, intima, quello che è successo negli ultimi tre anni e perché. La mia sorpresa, il mio sgomento, la mia rabbia ma anche le mie paure, le mie fatiche, la mia voglia di vivere, di sentirmi normale. 
Ho scelto il nome Donna perché mi rivolgo a tutte le donne sane e quella Donna sei tu. A Donna affido il mio messaggio, la mia esperienza e le conoscenze che ho acquisito in questo tempo e fino ad oggi e le chiedo di portarle in giro, di raccontarle, di non perdere l’occasione di far sapere.
Sto parlando di Cancro all’Ovaio e di mancanza quasi totale di informazione. Informazione necessaria, informazione vitale, informazione che ti potrebbe salvare la vita. Sto parlando di prevenzione.
Con questa autobiografia sto cercando di fare questo, sto cercando di trasferire le informazioni importanti ad altre donne nella speranza che loro le trasferiscano a loro volta.
Non perdere l’occasione di essere tu a far sapere.

Luisanda dell'aria


Con il patrocinio di
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martedì 16 luglio 2019

RED CANZIAN

Questa fotografia mi ritrae alcuni anni fa a Piancastagniaio (SI) insieme a Bruno Canzian (detto Red) compositore, cantante, polistrumentista, produttore discografico italiano e naturalmente membro storico de “I Pooh”.
Pochi forse sanno che i membri della band sono stati nominati Cavalieri "Al merito della Repubblica Italiana" dall'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

venerdì 5 luglio 2019

UNA BREVE SINTESI DEL MIO OPERATO NELL’UNSA BAC

A distanza di alcuni mesi dal mio pensionamento desidero fare delle considerazioni circa il mio operato nell’UNSA Beni Culturali dal 1991 (anno di inizio dell’attività sindacale presso l’allora S.N.A.B.C.A.) e il 2018.
Innanzitutto non ho parole per ringraziare tutti gli iscritti e simpatizzanti che hanno sentito il bisogno di manifestarmi attestati di stima e di affetto.
Da parte mia c’è la consapevolezza di aver lavorato sodo e fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità per far crescere numericamente e in qualità la nostra organizzazione sindacale.
Un ringraziamento particolare lo debbo al nostro Segretario Nazionale Dott. Giuseppe Urbino con il quale ho lavorato ininterrottamente dai primi anni ’90.
Abbiamo fatto molta strada insieme e, a mio avviso, abbiamo dimostrato come fare squadra sia la formula vincente in qualsiasi associazione o organizzazione, sia essa politica che sindacale.
Il nostro sodalizio ha avuto anche dei momenti di crisi ma con la ragionevolezza siamo sempre riusciti a superare tutte le difficoltà e proseguire nel cammino che avevamo prestabilito.
Nel tempo è nata anche una amicizia con lui e la sua famiglia che ci ha portato a incontrarci anche al di fuori del contesto lavorativo e conoscerci meglio.
La cosa che più debbo a Urbino è la fiducia che ha riposto in me sin da quando, semplice lavoratore, bussai alla porta dello S.N.A.B.C.A. manifestando direttamente a lui l’intenzione di mettermi a piena disposizione di questa organizzazione sindacale.
Questa fiducia mi ha consentito di superare tante tappe obbligate che mi hanno portato da iscritto, a Capo Ufficio Stampa (con relativa iscrizione all'Ordine dei giornalisti anche in virtù del fatto che nel contempo ero Direttore Responsabile del periodico: "Sindacato - Cultura - Lavoro"), fino alla elezione congressuale nella Segreteria Nazionale con l’incarico di Vice Segretario Nazionale.
Come detto, ho sempre fatto il possibile per dare il meglio di me, lavorando sodo in termini di qualità ma anche di orario (quante volte io e Urbino siamo entrati nella sede del Collegio Romano la mattina presto per uscire quando il portone del Ministero era oramai chiuso e avevano iniziato il turno notturno i colleghi all’ingresso).
Eppure, nonostante la stanchezza fisica e mentale, eravamo consapevoli di aver fatto qualcosa di buono e costruttivo e ciò ci ha sempre dato la forza di andare avanti.
Come detto, Urbino sin dal primo momento ha inteso darmi la sua piena fiducia e per questo non posso che ringraziarlo in quanto senza una fiducia incondizionata non avrei potuto esprimere al meglio le mie capacità professionali.
Tra l’altro debbo dire che, contrariamente allo stereotipo del classico capo ufficio decisionista, Urbino si è sempre consultato con i suoi collaboratori, iniziando dal sottoscritto, prima di affrontare momenti complessi della vita sindacale e questo, a mio avviso, è un grande merito che è giusto riconoscergli.
Comunque, per quanto mi riguarda, ho dato la mia piena disponibilità a proseguire una collaborazione con l’USA Beni Culturali magari facendo parte della delegazione trattante con l’Amministrazione in qualche riunione di particolare rilevanza dove viene inevitabilmente richiesta una certa dose di esperienza che, per ovvi motivi, a me non può mancare.
Un saluto a tutti.
Stefano Innocentini

www.stefanoinnocentini.it